La presente sintesi fa riferimento alla circolare prot. n. 1865 10/10/2017.
Per l'ammissione all'esame per ogni alunno/a (art.6-7 DL 13 aprile 2017, n. 62):
Quindi il Consiglio di Classe dà un voto di ammissione all'esame che sarà espresso con un voto in decimi, che può essere anche inferiore a sei, per accedere. E' espresso dal Consiglio di Classe considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
La valutazione finale (art.8 DL 13 aprile 2017, n. 62) dell'esame sarà espressa con
votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di
ammissione (voto in decimi intero) e la media (voto che può avere una frazione decimanle) dei voti delle tre prove scritte (ognuna valutata con voto decimale intero) e del colloquio orale.
Le tre prove scritte sono: Italiano, Matematica e unica prova di Lingue.
La valutazione per gli/le alunni/e con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si veda art.11 DL 13 aprile 2017, n. 62, per cui è possibile prevedere misure compensative e dispensative oppure la predisposizione di specifici adattamenti della prova o delle prove o in casi eccezionali l'esonero dalla prova.
L'esame si intende superato se il/la candidato/a consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (in realtà ha una media complessiva di 5,5).
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi
può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità
della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.